Orario di servizio docenti, quante ore consecutive si possono fare?
09/10/2019 di Simona Dalloca
8 Ore, otto.
In mancanza di una specifica regolamentazione da parte della singola istituzione scolastica, si può fare riferimento alla normativa di carattere generale.
La Costituzione all’art. 36 comma 2, dispone che “la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge”.
La legge in questione, a cui demanda la costituzione, è il R.D.L. n. 692 del 1923 che stabilisce l’orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere.
Contrattualmente la materia è regolata solo per gli ATA: l’art. 51/3 del CCNL/2007 prevede che l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
Il CCNL comparto scuola, diversamente rispetto da quanto previsto per il personale ATA, non stabilisce per i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero.
L’orario massimo dovrebbe essere stabilito dal Consiglio d’Istituto a cui compete la definizione dei criteri generali per l’adattamento dell’orario delle lezioni (art. 10, comma 4 del Testo Unico comparto scuola) e dal Collegio dei docenti a cui compete il compito di formulare proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche (art. 7, comma 2, lett. b, del Testo Unico comparto scuola).
La materia è anche oggetto della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzazione del personale (art. 6, comma 2, lett. h del CCNL 2007).
E’ opportuno dunque, che quando vi approcciate alla formulazione dell’orario controlliate la regolamentazione interna al vostro istituto.
Il limite delle 6 ore, spesso riferito dai sindacalisti, si riferisce alla pausa prescritta per legge.
L’art. 51/3 del CCNL/2007 regola contrattualmente, sempre solo per gli ATA, che se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti.Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
Per il personale docente, è regolato contrattualmente solo l’orario massimo settimanale.
Il punto di riferimento legislativo diventano allora le direttive europee.
L’art. 8 del D.Lgs. n. 66 dell’8/04/2003, in attuazione di due direttive europee, la 93/104/CE e la 2000/34/CE, ha introdotto, l’obbligo di beneficiare di un intervallo di pausa, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero ecceda le 6 ore.
“…in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti…”
Buone prassi
Sarebbe buona prassi dunque possedere un regolamento interno personale docente che preveda un orario massimo giornaliero di lavoro che il docente non può superare tenendo conto di:
- numero delle classi.
- materia insegnata.
- impegni collegiali.
- altri impegni inerenti la funzione docente.
- numero ore “buche”, giornaliere e settimanali.
- altre questioni inerenti l’orario.
Tanto per saperlo: lo straordinario.
Il R.D.L. n. 692 del 1923 stabilisce l’orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell’orario normale è consentito per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell’art. 2108 del Codice civile va retribuito con una maggiorazione di almeno il 10% rispetto alla retribuzione del lavoro ordinario.